Si realizzerebbe dunque un capovolgimento della regola proveniente da cui all’art. 530 co. 2 c.p.c. , potendo il giudice applicare la pena concordata dalle parti quandanche quando manchi sia dubbia se no contraddittoria la prova positiva del l’semplicità dell’incolpato. Nelle ipotesi nato da cui ai commi precedenti la pena è https://www.avvocatopenalistanapoli.com/avvocati-commercialisti-italiani-atene.html